Il 20 dicembre 2016, il Consiglio Nazionale del CONI, vista la delibera in pari data della Giunta Nazionale, “ritenendo che il CONI debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive, ha deliberato:
– che l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’apposito elenco allegato alla delibera;
– di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici … nonché di emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.
Tutta la storia:
Prima Puntata dicembre 2016
Lo yoga era compreso tra le discipline sportive fino al 20.12 .2016. Poi il CONI lo ha depennato assieme ad altre pratiche non agonistiche.
Riportiamo brani della delibera della Giunta e del Consiglio Nazionale.
Come potete leggere le delibere sono molto chiare e non lasciano dubbi interpretativi
Il Consiglio Nazionale del Coni “DELIBERA che l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco.
Di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento”.
Nell’elenco lo yoga non c’è più. Non ci sono più anche altre discipline come pilates ecc.
Chiariamo il meccanismo che tutela i soci delle ASD; il CONI riconosce gli Enti di Promozione Sportiva (tipo UISP, CSEN ecc.) e le Federazioni Sportive che a loro volta iscrivono le Associazioni Sportive Dilettantistiche e i loro soci.
Ma: “La Giunta ha “RITENUTO che il CONI, alla luce del proprio ruolo di “unico organismo certificatore” dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche … non possa consentire che la propria certificazione … non sia suffragata dallo svolgimento di discipline sportive ufficialmente riconosciute e codificate ….. dell’elenco delle Discipline Sportive allegato ecc.”
Sembra evidente, alla luce di quanto deliberato dal CONI che:
Le ASD sono abilitate a praticare le discipline sportive e in questo caso le coperture assicurative per i partecipanti sono operative (ovviamente nei limiti delle clausole, massimali, franchigie ecc. che in genere non sono, nel caso degli EPS, particolarmente efficaci).
Per le altre pratiche non sportive, svolte collateralmente negli stessi spazi, né la palestra, né le associazioni, né gli istruttori e tantomeno i partecipanti sono coperti dalle assicurazioni finalizzate alle attività sportive.
Che gli istruttori di attività non sportive (ovvero non iscritte nell’elenco del CONI, unico documento che fa testo) non possano usufruire dei trattamenti fiscali e previdenziali agevolati che sono riservati agli “istruttori di discipline sportive in preparazione di un evento agonistico”
Quindi i pagamenti ad istruttori di yoga e in genere operatori/consulenti di discipline affini non possono rientrare nelle indennità, rimborsi, premi e compensi che godono delle esenzioni.
Seconda puntata maggio-ottobre 2017
Ma Federazioni Sportive e E.P.S. non si rassegnano a perdere decine di migliaia di iscritti e fanno pressioni sul Coni per far rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta, ognuna con artifici fantasiosi che possano creare una situazione di confusione sufficiente a continuare a raccogliere tessere.
Solo alcuni esempi: la Federazione Italiana Pesistica inserisce lo yoga nell’attività preparatoria diramando affermazioni del genere “dal CONI mi riferiscono quanto segue: Il CONI non ha effettuato nessuna delibera per il riconoscimento dello YOGA, ma ha dato il via libera alla FIPE di inserire nella propria federazione lo Yoga stesso pertanto di fatto (?!?) il CONI attualmente riconosce le discipline olistiche.”
“di fatto… riconosce” ? ma quando mai!
Alcune perle: titolo “Lo Yoga è stato riconosciuto dal CONI mediante la FIPE e inserito nella cultura fisica”.
Il 21/05/2017 la Fipe delibera che:
“la Cultura Fisica si esplica nei seguenti termini:
1) Ambito Oggettivo
– Attività con attrezzi (pesi liberi o macchine): finalizzata allo sviluppo della massa muscolare con obiettivi diversi a seconda della disciplina sportiva o dello stato di fitness;
– Attività a corpo libero, (sia seguendo i principi del calistenico, dello yoga, del Pilates, dello Stretching e dell’Allenamento in Sospensione), considerato un sovraccarico in funzione della angolazione che il corpo ha rispetto alla base di appoggio utilizzata durante l’esercizio o allo stato di tensione muscolare ……….. “
All’intelligenza di tutti comprendere i salti mortali, indeterminatezza, la pretestuosità di posizioni di questo tipo.
Altre federazioni e EPS compiono operazioni simili; poi seguono riconversioni di attestati, ridefinizioni di competenze bla, bla, bla ecc. che in realtà non chiariscono nulla e non incidono assolutamente per quanto riguarda il regime fiscale ma contribuiscono a far credere che tutto possa continuare come prima.
Terza Puntata gennaio 2018
Il Coni stesso che si presta a alimentare questa cortina fumogena; dopo numerose dichiarazioni pubbliche dello stesso Presidente Malagò che vengono spesso riportate dai giornali come “reinserimento dello Yoga nel Coni”, pubblica sul sito un comunicato in data 4 gennaio 2018 che recita:
“Il CONI – in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.”
Cosa dice in sostanza?
a) che nessuna Federazione internazionale e neanche il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) ci pensano proprio a inserire lo Yoga tra gli sport (penso che gli indiani si incazzerebbero alquanto);
b) che il Coni ha fatto, nonostante questo, in modo che alcune federazioni (solo italiane) considerino lo yoga come “attività propedeutica”, senza reinserirlo nell’elenco degli sport.
Quindi yoga, pilates ecc. non state reinseriti nell’elenco del Coni; quindi non possono essere considerate attività sportive
Tutto questo polverone cambia qualcosa rispetto le agevolazioni fiscali e alle coperture assicurative? No!
Perché resta il fatto che:
a) il Coni continua a riconoscere le attività sportive in base all’inserimento nell’elenco del dicembre 2016.
b) la normativa limita i benefici alle discipline sportive riconosciute dal Coni mediante il citato elenco.
Per cui rispetto alla situazione del dicembre 2016 non è cambiato nulla… a meno che: non cambi nome e non sia più yoga, pilates ecc.. Qualcuno propone di mascherarlo chiamandolo:
“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness”
Ma quanti sono gli insegnanti di Yoga (maestri?) in questo caso disponibili a declassare la “via evolutiva indiana” praticata cambiando il nome in “Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness” solo per eludere il fisco? Spero pochi!
Ma è un tentativo tanto degradante quanto inutile perché, come scrive una rivista specializzata (turismo e fisco):
“.. non sarà possibile per attività di tipo Yoga, Pilates, Shiatsu, Zumbafitness, Crossfit iscriversi scegliendo la disciplina n°117 (“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) oppure per Le attività di Soft Air e Paintball iscriversi sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo .
E’ solo un esempio di come la giusta attenzione possa evitare una Ispezione Fiscale o previdenziale con eventuale contestazione dell’uso del regime dei 7.500€ (oggi 10.000 n.d.r.) in considerazione del fatto che la ASD possa non aver riportato nello Statuto, nel proprio regolamento o nella gestione della attività esercitata, l’esatta definizione corrispondente alla disciplina prevista dall’elenco specifico del CONI.”
Con buona pace dei “furbi” e degli evasori.
Concludendo:
Il settore sportivo e il settore DBN sono e restano due settori distinti e non sovrapponibili, nonostante i tentativi degli E.P.S. di creare confusioni e frammistioni per acquisire tessere, estendendo la propria “presunta” competenza anche al di fuori dell’ambito sportivo
Per cui:
a) le polizze che coprono le attività sportive dilettantistiche non coprono le dbn e viceversa.
b) le agevolazioni fiscali previste per gli istruttori che operano in ambito sportivo dilettantistico non posso essere utilizzate dagli operatori/consulenti/insegnanti che operano in ambito dbn e comunque in genere in ambito non sportivo.
Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali è nato per valorizzare le DBN anche fornendo consulenza e supporto sia agli enti (associazioni, società, cooperative ecc.), sia alle persone (operatori, consulenti, istruttori, docenti ecc.), sia ai partecipanti alle attività per la pratica delle DBN; non si occupa di attività sportive.
Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali ha approntato strumenti e servizi idonei a permettere a quanti operano in ambito DBN di svolgere una attività corretta e sicura (vedi www.movimentodbn.com) con spese minime e alta qualità delle prestazioni.